Legittimazione all’opposizione allo stato passivo

In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non risponde alla proposta e alla decadenza dalla possibilità di presentare opposizione, non potendo, infatti, trovare l’applicazione il disposto di cui all’art. 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre l’art. 95, comma 2, l. fall., introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.

(Cassazione Civile, 13 marzo 2020, n. 7136)