Lo Scout speed deve essere presegnalato, in difetto il verbale di accertamento è nullo

Il d.m. n. 15 agosto 2007, art. 3, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo “Scout speed”) di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis cod. strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l’individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie; nel caso di specie, l’art. 142, comma 6-bis C.d.S. rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione; il d.m. n. 15 agosto 2007, artt. 1 e 2, peraltro, distinguono secondo le differenti tipologie di strumentazione le modalità di impiego e di segnalazione della postazione di controllo, individuandole in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli; l’art. 1 prevede specificamente, al comma 4, che le iscrizioni dei dispositivi di segnalazione luminosa installati sulle autovetture possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “controllo velocità” ovvero “rilevamento velocità” e tale previsione è certamente applicabile anche alle ipotesi di autovetture dotate del dispositivo Scout speed.

(Cassazione Civile, 26 gennaio 2023, n. 2384)