Successione di procedure e decorrenza dei termini

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 l.f. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

(Tribunale di Milano, 2 luglio 2019, n. 6484)