Per la declaratoria di nullità di un testamento olografo l’esame grafologico va espletato sull’originale

Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità del documento, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale, poiché soltanto su quest'ultimo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione. Il principio non si spiega in virtù dell'esistenza di una graduatoria delle fonti di prova della falsità o per l'inutilizzabilità della prova atipica, ma sulla scorta della necessaria valorizzazione di quei particolari elementi che appaiono imprescindibili, sotto il profilo strettamente tecnico, per la natura degli accertamenti da compiere.

(Cassazione Civile, ordinanza, 8 febbraio 2024, n. 3603)


Sulla validità del testamento pubblico del non vedente

Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando, quindi, intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografìa della redazione e sottoscrizione del testamento olografo e, quindi, della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l'assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare, eventualmente, nell'annullamento.

(Cassazione Civile, ordinanza, 15 gennaio 2024, n. 1431)


Per l’interpretazione del testamento occorre valutare anche la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore

L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita.

(Cassazione Civile, ordinanza, 22 dicembre 2023, n. 35807)


Ai fini della legittima è il momento di apertura della successione che rileva per calcolare il valore dei beni

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 dicembre 2023, n. 35738)


Nullo il testamento olografo se la data è stata alterata

Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. L'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del "de cuius". L’autografia deve invece riguardare anche la data a pena di nullità, occorrendo accertare se l’apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicanti il giorno di redazione della scheda, sia un’alterazione del documento ad opera di terzi e se sia contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà.

(Cassazione Civile, ordinanza, 10 novembre 2023, n. 31322)


No alla revocazione del testamento per sopravvenienza di un figlio se il de cuius ne aveva già altri quando lo ha redatto

Il testamento redatto dal "de cuius" che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti. Non ogni mutamento della composizione del quadro familiare, quale la nascita di figli ulteriori può portare alla revocazione, ma solo quello che denoti, con la necessità anche di un richiamo alla ipotetica volontà del de cuius, legata alla preponderanza dell'affetto nei confronti dei figli, non ancora provato alla data cui risale il testamento, una situazione affatto diversa, e che possa appunto giustificare la revocazione.

(Cassazione Civile, ordinanza, 5 ottobre 2023, n. 28043)


Tra i beneficiari della polizza vita rientrano anche gli eredi per rappresentazione

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 agosto 2023, n. 24951)


Le somme donate dalla madre in vita alla figlia convivente non entrano nell'eredità se sono giustificate da obbligazioni nascenti dalla coabitazione

Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.

(Cassazione Civile, 4 luglio 2023, n. 18814)


Il diritto di abitazione della casa familiare è possibile su un solo immobile

Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. (il cui valore va, peraltro, detratto dall'asse prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi), ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", ossia l'immobile che i coniugi abitavano insieme prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. Questo diritto, pertanto, non può comprendere due residenze alternative, o due immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea in quanto la nozione di casa adibita a residenza familiare comporta l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.

(Cassazione Civile, 10 marzo 2023, n. 7128)


Sull’ordine delle riduzioni nelle disposizioni lesive della legittima

Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (art. 555, comma 2, c.c.). Se le disposizioni testamentarie sono più di una, la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.). In caso di più donazioni, queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie.

(Cassazione Civile, ordinanza, 2 dicembre 2022, n. 35461)