Sulla responsabilità del vettore per dirottamento del volo in uno scalo vicino
Ai sensi degli artt. 5,7,8 paragrafo 3 Regolamento 261/2004/CE, che istituisce norme comuni in materia di risarcimento e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco e di cancellazione o di ritardo dei voli, il passeggero non ha diritto al risarcimento del danno per il dirottamento del volo in uno scalo vicino a quello di destinazione (stessa città o regione), salvo che il ritardo accumulato dal volo sia pari o superiore a 3 ore. La compagnia aerea, però, deve farsi carico delle spese per il suo trasferimento verso la destinazione prenotata od una più vicina concordata col cliente. Inoltre al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso non su detto volo ritardato, bensì su un precedente volo da lui stesso operato col medesimo aeromobile nell’ambito della terzultima rotazione di tale aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo all’arrivo, elemento che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in particolare delle modalità di esercizio dell’aeromobile di cui trattasi da parte del vettore aereo operativo interessato.
(Corte di Giustizia Europea, 22 aprile 2021, n. 826)