L’ex moglie, sebbene autonoma, ha diritto all’assegno divorzile per gli anni dedicati alla famiglia
Nel valutare la spettanza dell’assegno divorzile si deve tenere conto della funzione non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa di tale contributo; ovvero, i vari criteri sono da ritenere equiordinati, essendo lo squilibrio economico-reddituale una precondizione di fatto della decisione sulla spettanza dell’assegno divorzile; sicché, ove il coniuge richiedente, dopo essersi dedicato nei primi anni del matrimonio esclusivamente alla famiglia, abbia intrapreso un’attività lavorativa a tempo parziale, occorre accertare il momento in cui è maturata tale decisione e le ragioni della stessa, nonché verificare se essa sia stata effettuata in autonomia o concordata con l’altro coniuge e se l’attività sia stata fin dall’origine a tempo parziale, considerando infine se, anche in relazione all’età del richiedente, detta scelta debba considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest’ultimo possa ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (confermato, seppur in misura ridotta, l’assegno divorzile per l’ex moglie, risultando decisivo il riferimento al contributo offerto dalla donna, nei primi anni di matrimonio, alla conduzione della famiglia e all’accudimento dei figli).
(Cassazione Civile, 9 maggio 2022, n. 14582)