Incidente sul veicolo che circola con la targa di prova
Un veicolo già targato, pur se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo ovvero per collaudo, non può esibire la targa di prova, che deve essere applicata soltanto su mezzi privi di carta di circolazione. Infatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solamente per veicoli privi di carta di circolazione, consegue che la collocazione della targa di prova su mezzi già targati risulta una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Ulteriormente discende che, dei danni derivanti dalla circolazione di un mezzo di trasporto già targato, il quale circola con targa di prova, risponde l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
(Cassazione Civile, 25 agosto 2020, n. 17665)