Anche la transazione con reciproche rinunce è assoggettata ad IVA

Nel caso in cui le parti, soggetti passivi Iva, con accordi transattivi, abbiano reciprocamente rinunciato ai crediti che l’una vantava nei confronti dell’altra, impegnandosi altresì ad estinguere i giudizi pendenti, è configurabile un’operazione imponibile ai fini Iva, assimilabile ad una prestazione di servizi, corrispondente all’assunzione di obbligazioni rispettivamente di non fare e di fare, che trovano il proprio corrispettivo nella rinuncia e nell’impegno corrispondenti. L’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere costituisce quindi una prestazione di servizi ex art. 3 d.P.R. n. 633/1972, ed in quanto tale, deve pertanto essere assoggettata ad IVA.

(Cassazione Civile, 1 ottobre 2018 n. 23668)