Sussiste il concorso di colpa del mittente per la spedizione postale ordinaria di un assegno non trasferibile

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente.

(Cassazione Civile, 5 settembre 2023, n. 25866)


Assegno bancario con data di emissione è incerta: non è efficace come titolo esecutivo

L'assegno bancario recante una sovrascrittura della data è inefficace come titolo esecutivo, quando la suddetta alterazione renda la data di emissione insuperabilmente incerta.

(Cassazione Civile, 2 marzo 2023, n. 6342)


Se perdi lo scontrino del lotto perdi anche la vincita

Poiché lo scontrino di giocata costituisce un titolo di legittimazione ex art 2002 c.c., solo il suo possesso è idoneo ad attestare la giocata da parte del possessore e a legittimare l'incasso dell'eventuale vincita. In altri termini, il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perché le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono, in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso (esclusa la vincita per il giocatore che aveva smarrito lo scontrino della giocata, risultando irrilevante la denuncia di smarrimento presentata prima dell'estrazione).

(Cassazione Civile, 15 novembre 2022, n. 33576)


Concorso del creditore nel fatto colposo

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.

(Cassazione Civile, 31 dicembre 2020, n. 30063)


Sottrazione di assegno spedito per posta ordinaria e responsabilità del mittente

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare un concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dal servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e dal dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e configurandosi, dunque, come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.

(Cassazione Civile, Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9769)


Responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno a persona diversa dal legittimo portatore

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c..

(Cassazione Civile, 20 maggio 2019, n. 13568)


Il termine del diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo

A differenza di quanto previsto con riguardo all'assegno bancario, nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l'azione del beneficiario dell'assegno contro l'istituto bancario emittente.

(Cassazione Civile, 30 aprile 2019, n. 11387)


La cambiale priva di data e di luogo vale come promessa di pagamento

Il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, può essere fatto valere ex art. 1988 c.c. come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente, ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo.

(Cassazione civile, Sezione VI, 19.07.2017 n. 17850)