Risarcimento del danno da perdita della coincidenza

La cancellazione del (primo) volo che comporta la perdita della coincidenza per lo scalo comporta l’obbligo di rimborso del biglietto anche nel caso in cui il viaggiatore abbia acquistato un nuovo biglietto presso un altro vettore. Ciò vale anche nei casi in cui la composizione delle tratte non sia stata suggerita dalla medesima Compagnia, come solitamente accade, ma anche quando la combinazione di voli venga scelta dall’utente, purché non in modo imprudente e tenendo un congruo margine di tempo di attesa allo scalo.

(Giudice di Pace di Piazza Armerina, 5 ottobre 2021)