Grave ritardo del treno: sì al risarcimento del danno esistenziale

La tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, può nel caso essere avallata proprio perché ciò che sostanzialmente era stato allegato, risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta costituzionale; naturalmente, lo scrutinio, proprio del giudice di merito in fatto, deve superare non solo l’identificazione della situazione soggettiva lesa, e in specie della correlativa qualità, ma anche della soglia di sufficiente gravità e serietà, individuata quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito secondo cui il viaggio di oltre 24 ore su un treno regionale in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, costituiva un’offesa effettivamente seria e grave, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione).

(Cassazione Civile, 9 ottobre 2023, n. 28244)