Il creditore che comunica a terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) l’inadempimento del debitore viola il codice della privacy
In tema di trattamento dei dati personali, di cui al d.l.g. n. 196/2003, integra una violazione del diritto alla riservatezza e dell’art. 11 del codice privacy, il comportamento di un creditore il quale, nell’ambito dell’attività di recupero credito, svolta direttamente ovvero avvalendosi di un incaricato, comunichi a terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), piuttosto che al debitore, le informazioni, i dati e le notizie relative all’inadempimento nel quale questo versi oppure utilizzi modalità che palesino a osservatori esterni il contenuto della comunicazione senza rispettare il dovere di circoscrivere la comunicazione, diretta al debitore, ai dati strettamente necessari all’attività recuperatoria.
(Cassazione Civile, 2 luglio 2021, n. 18783)