Mutuo estinto anticipatamente: al consumatore spetta il rimborso di tutti i costi sostenuti (interessi e spese)
È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.
(Cassazione Civile, 6 settembre 2023, n. 25977)