La salute del minore tra autonomia dei genitori e intervento pubblico

Nel caso di contrasto tra i genitori in ordine alla tipologia di cure alla quale affidare la figlia minore (medicina tradizionale od omeopatia) e alla scelta di vaccinare o meno la stessa, il giudice – valutato che le cure tradizionali e la sottoposizione a vaccinazione corrispondano all’interesse della minore – può riconoscere esclusivamente al genitore più diligente (con obbligo di tenere informato l’altro) il potere di prenotare gli esami e i trattamenti necessari, secondo le indicazioni del pediatra e dei medici del SSN, di accompagnare la figlia alle visite, nonché di prestare il consenso informato alle cure, il tutto a spese equamente ripartite tra i genitori e con ammonimento al genitore dissenziente circa la possibilità di adottare nei suoi confronti – in presenza di ulteriori comportamenti ostruzionistici – i provvedimenti di cui all’art. 709-ter c.p.c..

(Tribunale di Roma, 16 febbraio 2017)