Barriere architettoniche e limite all’uso più intenso della cosa comune
Il diritto del condomino di aprire una porta d’accesso per avvalersi dell’utilizzo di un ascensore già esistente rientra nei poteri spettanti a ciascun condomino, così come previsto dall’art. 1102 c.c., a norma del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
(Tribunale di Milano, sentenza 23 aprile 2018)