Sulla prova dell’usucapione dei beni in comunione
Il comproprietario che voglia dimostrare di avere usucapito la quota degli altri comunisti deve dimostrare di averla posseduta uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune. Può così usucapire la proprietà esclusiva della cosa comune solo possedendola con animo domini, per il tempo necessario, in modo inconciliabile con la possibilità di fatto di un godimento comune.
(Corte d’Appello di Brescia, 2 luglio 2021)