Veicolo non assicurato: l’obbligazione solidale nei confronti dell’impresa designata grava sia sul conducente che sul proprietario
Il debito solidale del conducente e del proprietario verso l’impresa designata sorge dalla violazione dell’obbligo assicurativo, violazione la quale è parimenti imputabile tanto al proprietario, quanto al conducente. Rispetto a tale obbligazione, pertanto, in assenza di circostanze specifiche del tutto peculiari (ad es., la simulazione dell’avvenuta stipula della polizza, dimostrata mediante l’esibizione di documenti falsi), l’obbligazione solidale del conducente e del proprietario nei confronti dell’impresa designata dovrà gravare su tutti e due, giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all’insorgenza del debito comune verso l’impresa designata (fattispecie relativa d un sinistro che aveva coinvolto un veicolo non assicurato).
(Cassazione Civile, 17 dicembre 2021, n. 40592)