Le postazioni di rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e visibili
L’art. 142 C.d.S., comma 6-bis, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
(Cassazione Civile, 8 febbraio 2022, n. 4007)