Omessa produzione della documentazione necessaria per il trasferimento dei beni e risoluzione del contratto

Il preliminare di vendita di cosa altrui rimane assoggettato all’ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento della obbligazione assunta dal promittente venditore di fare acquistare al promissario acquirente la proprietà del bene (nella specie, relativa alla cessione di un garage con annessa grotta, la Corte ha sottolineato che a nulla rileva la circostanza che l’invito innanzi al notaio fosse avvenuto tre giorni prima della data prevista per la stipula del contratto definitivo in quanto, nell’occasione, i promittenti venditori non indicarono quale fosse lo stato della pratica e l’attività da essi svolta per ottenere la sdemanializzazione della grotta annessa al locale uso garage oggetto principale dell’accordo di compravendita).

(Cassazione Civile, 21 giugno 2022, n. 19932)