Vendita con patto di riscatto e patto commissorio
La vendita con patto di riscatto stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva. Tale fattispecie contrattuale, pur non essendo qualificabile come patto commissorio, vietato dall’art. 2744 Cod. Civ., configura comunque uno strumento di elusione della norma imperativa in quanto espressione di una causa illecita, ed risulta pertanto riconducibile al contratto in frode alla legge ex art. 1344 Cod. Civ..
(Cassazione Civile, ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4514)