Sull’illegittimità della dichiarazione di emergenza e dei DPCM che limitano la libertà di spostamento
È illegittima la sanzione comminata per violazione del divieto generale e assoluto di spostamento disposto con DPCM del 9.3.2020, in conseguenza del rischio sanitario, per due ordini di motivi. Il primo riguarda il fatto che nell’ordinamento giuridico italiano non esiste alcuna fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario, (conseguentemente la deliberazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 è illegittima); il secondo motivo concerne il fatto che tale divieto integra una illegittima limitazione della libertà personale, incompatibile con l’inviolabilità delle garanzie individuali che sono il fondamento dell’ordinamento italiano in quanto ordinamento di uno Stato democratico (art. 13 Cost.).
(Giudice di Pace di Frosinone, 29 luglio 2020, n. 516)