Responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c.
Il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull’immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell’acquirente ai sensi dell’art. 1669 c.c..
(Cassazione civile, 28 luglio 2017, n. 18891)